FAQ
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Calcolatore dei premi
Quali sono le caratteristiche della calcolatore dei premi?
- Il calcolatore dei premi indica i premi 2025 per l’assicurazione obbligatoria di base delle cure medico-sanitarie. Tutte le casse malati attive in un Cantone sono elencate.
- L’assicurazione malattie ha la possibilità di limitare il proprio raggio d’attività a determinate regioni o Comuni.
- Gli assicurazioni malattie possono concedere ai giovani premi più bassi di quelli degli adulti nonché riduzioni differenti per le franchigie opzionali.
- In determinati Cantoni gli assicurazioni malattie possono applicare fino a tre differenti tariffe regionali. Le regioni di premi sono stabilite dal Dipartimento federale dell'interno (DFI).
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Obbligo d'assicurazione
Dove posso trovare informazioni sull’assicurazione malattie?
- La legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) disciplina l’assicurazione sociale malattie in Svizzera, che comprende l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione di base) e l’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera. La legge e le relative ordinanze possono essere consultate all pagina del UFSP o ordinate presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione di pubblicazioni federali, n° d’ordinazione 832.10.I.
- Per ulteriori informazioni, consultare il sito BAG .
L’assicurazione malattie è obbligatoria in Svizzera?
Sì, in Svizzera l’assicurazione malattie è obbligatoria.
Deve quindi assicurarsi in particolare:
- se è domiciliato in Svizzera (indipendentemente dalla Sua nazionalità). La copertura assicurativa è individuale sia per gli adulti sia per i figli (non esiste un’assicurazione familiare);
- se è in possesso di un permesso di soggiorno valido per almeno 3 mesi;
- se lavora in Svizzera per un breve periodo (meno di tre mesi) e la Sua copertura assicurativa non è equivalente a quella dell’assicurazione malattie svizzera;
- se è domiciliato in un paese con cui la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale in base alla quale è soggetto all'assicurazione obbligatoria svizzera;
- se è cittadino svizzero, di uno Stato membro dell’UE, dell’AELS o del Regno Unito (UK) che esercita un’attività lucrativa in Svizzera e risiede in un paese dell’UE, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito (UK); lo stesso vale per i Suoi familiari senza attività lucrativa. I familiari domiciliati nel Regno Unito devono essere assicurati nel loro paese di residenza.
- se è cittadino svizzero, di uno Stato membro dell’UE, dell’AELS o UK che percepisce esclusivamente una rendita svizzera e risiede in uno degli Stati membri dell’UE, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito; lo stesso vale per i Suoi familiari senza attività lucrativa. I familiari domiciliati nel Regno Unito devono essere assicurati nel loro paese di residenza.
- se risiede e lavora in Svizzera come cittadino svizzero o come cittadino dell’UE, dell’AELS/UK , deve assicurare anche i Suoi familiari residenti in uno Stato membro dell’UE/AELS senza attività lucrativa. I familiari domiciliati nel Regno Unito devono essere assicurati nel loro paese di residenza.
- se lavora provvisoriamente in un altro Paese per conto del Suo datore di lavoro svizzero, continua a essere affiliato all'assicurazione malattie svizzera per tutta la durata del distacco. Maggiori informazioni sono disponibili nei promemoria della sicurezza sociale per i collaboratori distaccati.
Cosa succede se non mi assicuro?
L’autorità designata dal Cantone affilia d’ufficio ogni persona che è tenuta ad assicurarsi e che non dà seguito a quest’obbligo entro tempo utile. Di conseguenza è l’autorità cantonale a scegliere un assicuratore-malattie al vostro posto.
Quando termina l’assicurazione obbligatoria?
La copertura assicurativa termina nel momento in cui l’assicurato cessa di essere soggetto all’obbligo d'assicurazione:
- se egli muore
- se egli lascia il suo domicilio in Svizzera per prenderne uno in un altro Paese e non è più soggetto all’obbligo d'assicurazione in Svizzera, in virtù degli accordi bilaterali con l’UE, della convenzione con l’AELS o la convenzione con il Regno Unito (UK).
Chi può essere esentato dall’obbligo d'assicurazione in Svizzera?
Per voi non vige alcun obbligo assicurativo:
- se, in qualità di cittadini dell'UE, dell'AELS, dell’UK o della Svizzera abitate in Svizzera ma svolgete, per esempio, un'attività lucrativa in uno Stato dell'UE, dell'AELS/UK o percepite unicamente una rendita da uno Stato dell'UE, dell'AELS/UK;
- se voi soggiornate in Svizzera come studente proveniente dall’UE/AELS/UK per motivi di formazione o perfezionamento, a condizione che non svolgete un'attività lucrativa in Svizzera e rimanete quindi assicurati presso il sistema di sicurezza sociale del vostro Paese di residenza. Tuttavia se voi svolgete un'attività lucrativa, dovete essere assicurati in Svizzera (principio dell'assicurazione sul luogo di lavoro). Gli studenti che hanno un'assicurazione privata possono essere esentati, a condizione che la loro copertura assicurativa sia equivalente.
- se siete cittadini dell'UE/AELS/UK distaccati in Svizzera per un periodo non superiore a 24 mesi;
- se, in qualità di membri di una missione diplomatica o consolare, oppure impiegati di un'organizzazione internazionale, godete di privilegi in virtù del diritto internazionale;
- se venite in Svizzera al solo scopo di seguire un trattamento medico o una cura.
Sono esentate su richiesta, per quanto durante tutta la validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente a quella per le cure in Svizzera, le seguenti persone:
- coloro che sono assicurati obbligatoriamente contro le malattie in virtù del diritto di uno Stato con il quale non esiste nessuna normativa concernente la delimitazione dell’obbligo d'assicurazione, nella misura in cui l’assoggettamento all’assicurazione svizzera significherebbe un doppio onere;
- cittadini non appartenenti all'UE/AELS/UK che soggiornano in Svizzera per motivi di formazione o di un perfezionamento, quali studenti, allievi e stagisti come anche i loro familiari che li accompagnano;
- i lavoratori distaccati in Svizzera che sono esonerati dall’obbligo di versare i contributi dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (AVS/AI) in virtù di una convenzione internazionale di sicurezza sociale, come anche i familiari che li accompagnano;
- i residenti in uno Stato membro dell’UE, per quanto essi possano essere esonerati in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II (esercizio del diritto di opzione);
- coloro che dispongono di un permesso di soggiorno per persone senza attività lucrativa, conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e all’accordo AELS.
Inoltre, sono esentate su richiesta
- le persone la cui adesione all’assicurazione svizzera genererebbe un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che, considerata la loro età e/o il loro stato di salute, non potrebbero stipulare un’assicurazione complementare equiparabile o non potrebbero farlo se non a condizioni difficilmente accettabili.
A decidere in merito alle richieste sono le autorità cantonali competenti del luogo di residenza, di dimora o in cui è esercitata l’attività lucrativa o, per i pensionati che abitano in uno Stato dell’UE/AELS o nel Regno Unito, l’Istituzione comune LAMal. Per informazioni più esaurienti o per ottenere i moduli necessari (p. es. il modulo «Choix du système d'assurance-maladie» per le persone residenti in Francia e che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera o percepiscono una rendita svizzera), potete rivolgervi direttamente al servizio competente
Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito web del BAG.
Mio figlio è nato alla fine del mese. L’assicuratore può/deve fatturare un premio per l’intero mese?
No. Il premio dell’assicurazione di base è divisibile. Ciò significa che in caso di nascita l’assicuratore deve calcolare i premi fino alla data esatta dell’evento.
A metà mese mi sono annunciato in Svizzera. L’assicuratore può/deve fatturare un premio per l’intero
mese?
No. Il premio dell’assicurazione di base è divisibile. Ciò significa che in caso di acquisizione del domicilio in Svizzera o trasferimento all’estero l’assicuratore deve calcolare i premi fino alla data esatta dell’evento.
Mio marito è deceduto all’inizio del mese. L’assicuratore può/deve fatturare un premio per l’intero
mese?
No. Il premio dell’assicurazione di base è divisibile. Ciò significa che in caso di decesso l’assicuratore deve calcolare i premi fino alla data esatta dell’evento.
Entro quale termine mi devo assicurare?
Dovete assicurarvi presso un assicuratore-malattie entro tre mesi a partire dalla data d’inizio dell’obbligo d’assicurazione (p.es. dopo l’acquisizione del domicilio o la nascita di un figlio in Svizzera), con validità retroattiva a decorrere dalla data d’inizio dell’obbligo d’assicurazione. Visto il rimborso retroattivo di tali spese fino all’inizio dell’assicurazione, anche i relativi premi devono essere tassativamente pagati con effetto retroattivo fino a tale data.
Che conseguenze comporta un’affiliazione tardiva?
In caso di affiliazione tardiva, la copertura assicurativa inizia soltanto dal momento dell’affiliazione e dovrà versare un supplemento di premio in caso di ritardo ingiustificato.
Posso scegliere liberamente un assicuratore-malattie?
Sì, avete la libera scelta dell’assicuratore-malattie, tuttavia deve trattarsi di un assicuratoremalattie autorizzato ai sensi della legge sull'assicurazione malattie.
Una lista dei premi attuali per assicuratori-malattie e per Cantone/Regione con indicazione dei dati di contatto degli assicuratori è disponibile sul sito di panoramiche dei premi.
Un assicuratore-malattie può rifiutare di affiliarmi o emettere riserve?
No. Per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione di base), tutte le assicurazioni malattie vi devono accettare indipendentemente dalla vostra età e dal vostro stato di salute; questo senza riserve né periodo di attesa.
Un assicuratore-malattie può chiedermi di compilare un questionario sullo stato di salute al
momento della mia richiesta di affiliazione per l’assicurazione di base?
No. Se siete soggetti all’obbligo d'assicurazione, l’assicuratore-malattie vi deve accettare indipendentemente dalla vostra età e dal vostro stato di salute. Non possono neppure essere imposte riserve o fatti valere periodi di attesa. Per questo non è possibile pretendere alcun questionario sullo stato di salute.
Invece, in caso di richiesta di affiliazione a una assicurazione complementare secondo la legge federale sul contratto d'assicurazione, l’assicuratore ha il diritto di porre domande circa il vostro stato di salute, di emettere riserve o semplicemente di rifiutare la vostra affiliazione.
Cosa posso fare se l’assicuratore-malattie non risponde alla mia richiesta di affiliazione?
Voi desiderate affiliarvi a un assicuratore-malattie, ma questo non reagisce alla vostra richiesta di affiliazione o vi impone una franchigia opzionale o un'altra cassa malati che non vi conviene. In tale caso, noi vi consigliamo di mandare a tale assicuratore-malattie la vostra richiesta di affiliazione per l’assicurazione malattie di base, indicando la franchigia scelta (quella di base o a scelta tra quelle proposte dall’assicuratore in questione), mediante lettera raccomandata.
Posso sospendere la copertura contro gli infortuni se sono già coperto in virtù della legge
contro gli infortuni?
Sì. Il vostro assicuratore procede alla sospensione quando ne farete domanda e fornirete la prova di essere completamente assicurati in conformità alla legge contro gli infortuni. Di conseguenza, il vostro assicuratore-malattie riduce il vostro premio.
Posso sospendere la mia assicurazione malattie durante il mio servizio militare o servizio
civile?
Se prestate servizio militare per più di 60 giorni consecutivi nell’esercito, nel servizio civile o nella protezione civile, l’assicurazione malattie potrà essere sospesa poiché per quel periodo il rischio di malattia sarà coperto dall’assicurazione militare. Le autorità militari o civili competenti vi informano della procedura.
Devo rimanere assicurato in Svizzera al momento di un soggiorno temporaneo all’estero
(viaggio, studi)?
Sì. Se parte all’estero per un determinato periodo per motivi di studio o di viaggio, senza acquisire domicilio da nessuna parte, rimane soggetto all’obbligo d'assicurazione in Svizzera (anche se ha annunciato la Sua partenza al Comune).
Se trasferisco il mio domicilio all’estero, posso rimanere assicurato presso l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera?
Per principio, l'obbligo di assicurazione si estingue con la vostra partenza dalla Svizzera. Determinati gruppi di persone che si trasferiscono in uno degli stati dell’UE/AELS o nel Regno Unito (p.es. i pensionati, i frontalieri e i rispettivi familiari) rimangono soggetti all’assicurazione malattia in Svizzera. Questo vale anche per i lavoratori distaccati che sono inviati dalla Svizzera in un altro Paese.
Inoltre, gli assicuratori possono offrire alle persone che erano soggette all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di mantenere i rapporti assicurativi su una base contrattuale (ma non sono obbligati a farlo!). Il contratto può essere stipulato presso il medesimo o un altro assicuratore. In tal caso, i rapporti di assicurazione sono soggetti alla Legge federale sul contratto d’assicurazione.
Partecipazione ai costi
Cosa s'intende per partecipazione ai costi?
Gli assicurati devono partecipare ai costi delle prestazioni fornite. Questa partecipazione consiste in un importo fisso annuale (franchigia) e nel 10 per cento dei costi che supera tale importo (aliquota percentuale).
Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura. Pertanto il trattamento effettuato in un determinato anno civile viene imputato alla franchigia di quell'anno, indipendentemente dalla data in cui viene contabilizzato dalla cassa malati.
A quanto ammonta la partecipazione ai costi minima?
La franchigia ordinaria ammonta a 300 franchi per anno civile e l'aliquota percentuale annuale massima per adulto a 700 franchi. In tal modo, la partecipazione ai costi massima di un adulto con una franchigia di 300 franchi è di 1000 franchi per anno civile. I minorenni fino al compimento dei 18 anni non versano alcuna franchigia e pagano un'aliquota percentuale massima di 350 franchi. Tuttavia è possibile aumentare la franchigia su base volontaria.
Qual è il vantaggio di una franchigia più elevata?
Con una franchigia più elevata ci si assume un certo rischio finanziario nel caso di una malattia, risparmiando in compenso sui premi. Gli importi sono di 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e di 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi per i minorenni. Le casse malati non sono tenute a offrire tutte le franchigie opzionali e possono prevedere franchigie differenti per gli adulti ed i giovani (dai 19 anni fino ai 25 anni compiuti). La cassa malati deve riscuotere un premio corrispondente almeno al 50 per cento del premio ordinario (con la copertura infortuni) previsto per il gruppo d'età e la regione della persona in questione. Il premio non può essere inferiore a questo importo, anche nel caso di un'assicurazione senza copertura infortuni o di un modello assicurativo che limita la scelta del fornitore di prestazioni.
Può essere inoltre concessa una riduzione massima pari all'70 per cento del rischio supplementare assunto dall'assicurato.
L'aliquota percentuale va versata anche per prestazioni ospedaliere?
Sì. Se il limite della partecipazione ai costi per altre cure ambulatoriali non è ancora stato raggiunto, l'assicurato versa la partecipazione ai costi (franchigia ed aliquota percentuale) sia per le cure ambulatoriali sia per il soggiorno ospedaliero stazionario.
Cosa succede nel caso di una gravidanza seguita dalla nascita di un bambino? L'aliquota
percentuale decade in ogni caso?
L'aliquota percentuale applicata ai costi delle prestazioni speciali di maternità, ossia i controlli medici (ecografie incluse) durante e dopo la gravidanza, il parto, l’assistenza pre e post parto, la preparazione al parto e la consulenza per l'allattamento, decade in ogni caso. Per informazioni più dettagliate relative all’entità delle prestazioni speciali di maternità consultare www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Leistungen-bei-Mutterschaft.html.
Inoltre, a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza e fino a otto settimane dopo il parto, le donne non dovranno più partecipare ai costi delle prestazioni generiche e delle prestazioni di cura in caso di malattia. In questo modo, decade anche la partecipazione ai costi per la cura di malattie contrate indipendentemente dalla gravidanza.
La franchigia e l'aliquota percentuale si applicano anche ai contributi dell'assicurazione
alle cure balneari o ai costi di mezzi ausiliari e apparecchi riportati nell'elenco dei mezzi e
degli apparecchi?
Sì. Se non sono state ancora computate in altro modo, l'assicurato non riceve alcun contributo o solo una parte. Eventualmente può ricevere un contributo da un'assicurazione complementare.
Se si cambia la propria cassa malati a metà anno, si è tenuti a pagare due volte franchigia e
aliquota percentuale?
No. La franchigia e l'aliquota percentuale vanno versate solo una volta all'anno. In questo caso occorre ottenere dalla cassa malati precedente una conferma del pagamento completo o parziale della franchigia e/o dell'aliquota percentuale.
In cosa consiste il contributo ospedaliero di 15 franchi?
Secondo la legge sull'assicurazione malattie vigente (LAMal), la degenza in un ospedale è compresa nelle prestazioni previste dalla legge. Tuttavia, oltre alla franchigia e all'aliquota percentuale gli assicurati devono anche versare un contributo ai costi di degenza ospedaliera graduato secondo l'onere finanziario familiare. Il contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera ammonta a 15 franchi. Non sono tenuti a versare tale contributo i bambini che non hanno ancora compiuto i 18 anni, i giovani adulti che non hanno ancora compiuto i 25 anni e sono in formazione, nonché le donne per prestazioni di maternità.
Franchigia e aliquota percentuale vanno versate anche in caso d'infortunio coperto dalla
cassa malati (p.es. infortunio dentario)?
Sì. Le prestazioni per infortunio sono prestazioni di legge che rientrano nella partecipazione ai costi (franchigia e aliquota percentuale), ammesso che il limite di spese non sia ancora stato raggiunto. Occorre in particolare che, al momento di scegliere la franchigia annuale, i giovani considerino l'eventualità di costi supplementari generati da un infortunio.
Se un trattamento viene eseguito alla fine dell'anno, in che modo si procede per la
partecipazione ai costi?
La partecipazione ai costi è composta da un contributo annuale fisso (franchigia) e dal 10 per cento dei costi che superano la franchigia (aliquota percentuale). Come da definizione, la franchigia si versa ogni anno civile. In tal modo una persona assicurata deve pagare la franchigia ogni anno, indipendentemente dal fatto che un trattamento continuo duri oltre la fine dell'anno civile. Nel peggiore dei casi l'assicurato assume due volte di seguito la partecipazione ai costi.
È possibile modificare senza problemi la franchigia annuale?
In base al diritto vigente, mantenendo lo stesso periodo di disdetta (entro la fine dell'anno civile), un assicurato può optare per una franchigia opzionale più bassa oppure passare alla franchigia obbligatoria di base, indipendentemente dal suo stato di salute. La franchigia più bassa scelta deve essere comunicata per scritto alla cassa malati entro il 30 novembre. La scelta di una franchigia più elevata può avvenire anche all'inizio dell'anno civile.
Se si dovesse cambiare assicuratore a metà anno, è possibile passare dalla franchigia
obbligatoria di base a una franchigia opzionale?
No. È possibile passare a una franchigia più elevata solo all'inizio dell'anno civile. Si consiglia di comunicare tale intenzione alla cassa malati per scritto e tempestivamente, al più tardi a metà dicembre.
Se si adotta un modello assicurativo con scelta limitata dei fornitori di prestazioni (ad es.
HMO, medico di famiglia), è possibile optare, addizionalmente, per una franchigia più
elevata?
Sì, è possibile. Si devono tuttavia considerare le riduzioni massime. Rispetto al modello di base con una franchigia annuale di 300 franchi (con la copertura infortuni), la riduzione massima non può superare il 50 per cento del premio ordinario.
Se si conclude un'assicurazione con bonus, è possibile scegliere anche una franchigia più
elevata?
No, l'assicurazione bonus non può essere abbinata ad una franchigia opzionale.
Quando si è tenuti a versare un'aliquota percentuale del 40 per cento invece che del 10 per
cento su medicamenti prescritti dal medico?
La cassa malati riscuote un'aliquota percentuale del 40 per cento per i farmaci che possono essere sostituiti con altri più convenienti in base a determinati e che figurano nell’elenco delle specialità.
Informazioni sui medicamenti cui è applicata un'aliquota percentuale del 40 per cento figurano in un elenco aggiornato Se il medico prescrive esplicitamente, per motivi d’ordine medico, il preparato originale, anche se esiste un generico più conveniente, l'aliquota percentuale è del 10 per cento.
Cambio di cassa malati
Quali sono i termini di disdetta dell’assicurazione malattie di base e come devo procedere?
Cambiamento di assicurazione al 1° luglio
se la vostra assicurazione malattie di base è abbinata alla franchigia ordinaria (300 franchi per gli adulti e 0 franchi per i bambini per anno civile) con libera scelta del fornitore di prestazioni, potete disdire la vostra assicurazione per il 30 giugno, rispettando un preavviso di tre mesi. Vale a dire che il vostro assicuratore attuale deve ricevere la disdetta al più tardi il 31 marzo. Un cambiamento durante l’anno non è possibile se la vostra assicurazione malattie di base è abbinata a una franchigia più elevata (dai 500 ai 2500 franchi per gli adulti e dai 100 ai 600 franchi per i bambini per anno civile) oppure implica una scelta limitata di fornitori di prestazioni (rete sanitaria, modello HMO, consulenza telemedica, modello medico di famiglia) o prevede un bonus.
Cambiamento d’assicurazione al 1° gennaio
il vostro assicuratore deve comunicarvi il nuovo premio entro il 31 ottobre e segnalarvi, nella sua lettera, il vostro diritto a disdire il contratto. Potete disdire la vostra assicurazione entro il 30 novembre.
Esempio: se desiderate cambiare l’attuale assicuratore-malattie di base, basta disdire il vostro contratto d’assicurazione prima del 30 novembre; e questo indipendentemente dal fatto che il premio sia stato aumentato o che voi abbiate stipulato una forma particolare d’assicurazione (rete sanitaria, modello HMO, modello di medico di famiglia, consulenza telemedica, franchigia a scelta, assicurazione con bonus). È determinante che l’assicuratore-malattie vi comunichi il nuovo premio, approvato dall’UFSP, prima del 31 ottobre.
Attenzione ai premi non approvati!
Le offerte con premi dell’assicurazione di base non ancora approvati dall’UFSP sono da valutare con occhio critico. Vi consigliamo di non stipulare nuove assicurazioni al 1° gennaio prima che i premi vengano approvati dall’UFSP. I premi approvati vengono resi noti soltanto a fine settembre.
Cambiamento d’assicurazione con aumento dei premi infra-annuale (raro)
potete disdire la vostra assicurazione per la fine del mese che precede l’entrata in vigore del nuovo premio.
Esempio: aumento del premio dal 1° agosto. Il vostro assicuratore deve comunicarvi per scritto il nuovo premio, segnalandovi il vostro diritto di disdetta, non oltre il 31 maggio. Potete disdire la vostra assicurazione per il 31 luglio entro il 30 giugno.
Nessun diritto straordinario di disdetta
L’adeguamento del vostro premio in seguito a un cambiamento di domicilio, a un passaggio da premio per minorenni a premio per adulti o causato da una soppressione della riduzione di premio non vi dà alcun diritto di disdetta straordinario. Valgono come termini di disdetta il 1° luglio e il 1° gennaio.
Attenzione al termine di disdetta!
La disdetta deve pervenire all’assicuratore prima della scadenza del termine di disdetta. Per la disdetta non fa stato il timbro postale, bensì la data in cui l’assicuratore riceve la disdetta. Il preavviso è rispettato se la disdetta perviene all’assicuratore l’ultimo giorno del termine legale (31 marzo o 30 novembre; o entro l’ultimo giorno lavorativo prima di tale data qualora l’ultimo giorno del termine di disdetta fosse un sabato, una domenica o un giorno festivo) durante il consueto orario d'ufficio. Una raccomandata deposta nella bucalettere è considerata come ricevuta al momento del ritiro all'ufficio postale. Dal momento che non si possono escludere ritardi, è consigliabile inviare la disdetta mediante lettera raccomandata non oltre metà marzo o metà novembre, in modo da possedere la prova dell'invio tempestivo.
Una disdetta pervenuta in ritardo ha effetto a partire dal primo termine di disdetta successivo.
I termini di disdetta sono gli stessi per le assicurazioni complementari?
No. I termini di disdetta per le assicurazioni complementari sono diversi. Alcune assicurazioni complementari hanno una durata minima pluriennale e un termine di disdetta di sei mesi. I termini di disdetta sono indicati nelle condizioni generali d’assicurazione per le assicurazioni complementari.
La cassa malati può disdire le assicurazioni complementari sotto il pretesto del
cambiamento di assicurazione di base?
No. L’assicuratore non vi può disdire le assicurazioni complementari stipulate con lui sulla base del fatto che voi disdite l’assicurazione di base, né può costringervi a disdire le vostre assicurazioni complementari.
Gli assicurati in mora possono cambiare assicuratore?
Gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore per l’assicurazione di base fintanto che non hanno completamente pagato i premi arretrati, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. Se l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida inviata entro il 31 maggio o il 30 novembre, nonché le spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento, non sono integralmente pagate entro il 30 giugno o il 31 dicembre.
Se i premi arretrati e le partecipazioni ai costi non sono stati oggetto di diffida, l’assicuratore può essere cambiato.
Quali sono le conseguenze se l’assicurato si affilia troppo tardi presso un nuovo
assicuratore?
La vostra affiliazione presso il vecchio assicuratore non termina fintanto che il nuovo assicuratore non gli ha comunicato che vi assicura senza interruzione. Dunque, fintanto che voi non siete affiliati presso un nuovo assicuratore e questo non invia la conferma al vostro vecchio assicuratore, voi rimanete assicurati presso il vecchio assicuratore. Vi consigliamo dunque di affiliarvi il prima possibile presso il nuovo assicuratore e di non attendere fino a fine dicembre per farlo.
Cosa succede se il nuovo assicuratore non conferma o conferma tardivamente al vecchio
assicuratore la mia affiliazione?
La vostra affiliazione presso il vecchio assicuratore non termina fintanto che il nuovo assicuratore non gli ha comunicato che vi assicura senza interruzione. Se il nuovo assicuratore omette tale conferma o la esegue tardivamente, la fine dell’affiliazione presso l’attuale assicuratore viene rinviata e il nuovo assicuratore è tenuto a rifondere il danno che ne risulta all’assicurato, in particolare la differenza di premio.
Esempio: voi disdite la vostra assicurazione di base presso la cassa malati X al 31 dicembre 2024. A inizio dicembre 2024 vi affiliate presso la cassa malati Y a partire dal 1° gennaio 2025. La cassa malati Y invia la conferma a X soltanto a febbraio 2025. In questo modo voi restate affiliati per gennaio e febbraio 2025 presso X. Se il premio presso X è più elevato, sta a Y rimborsarvi la differenza tra il premio presso X e il premio presso Y.
Assicurazione complementare
È ancora necessario avere un'assicurazione complementare che offre la libera scelta
dell'ospedale sul territorio svizzero?
Sì, ciò può rivelarsi utile, anche se l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell’elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell’ospedale (ospedale figurante nell’elenco). L'assicuratore e il Cantone di domicilio remunereranno la loro aliquota percentuale rispettiva, ma al massimo le spese che il trattamento avrebbe causato se fosse stato dispensato in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio dell'assicurato. Se la tariffa applicata dall'ospedale extra-cantonale nel quale il trattamento viene effettuato è più elevata della tariffa applicata da un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio dell'assicurato, la differenza di tariffa sarà a carico dell'assicurato o della sua assicurazione complementare nel caso ne abbia conclusa una.
Se, però, i trattamenti ospedalieri extra-cantonali risultano necessari per motivi medici, quindi in casi d'emergenza, o se trattamenti concreti non vengono offerti dall'ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio, l'assicurazione di base assume comunque tutti i costi.
Trattamenti/Prestazioni forniti all'estero
I costi dei trattamenti all'estero sono rimborsati dall'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie?
Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie vige il principio della territorialità, secondo cui sono rimborsate unicamente le prestazioni obbligatorie fornite da fornitori di prestazioni autorizzati in Svizzera.
Fanno eccezione a questo principio i soggiorni temporanei all'estero. E necessario distinguere in base al Paese:
- Nei Paesi dell'UE/AELS e nel Regno Unito (UK), ha diritto, con la tessera europea d’assicurazione malattia che ha ricevuto dal Suo assicuratore, a tutte le prestazioni che risultano necessarie sotto il profilo medico, tenendo conto del tipo di prestazione e della durata prevista del soggiorno. Ha diritto al rimborso delle stesse prestazioni degli assicurati nel Paese in questione. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-in-der-schweiz/versicherungspflicht/touristinnen-ausland-weltreisende.html.
- Negli altri Paesi (al di fuori UE/AELS/UK), l'assicuratore assume i costi dei trattamenti effettuati in caso d'urgenza, per i quali per motivi medici un rientro in Svizzera non è possibile. È assunto al massimo un importo doppio di quello che il medesimo trattamento sarebbe costato in Svizzera. Per i trattamenti stazionari, ciò significa che assume al massimo il 90 % dei costi del medesimo ricovero ospedaliero in Svizzera (motivo: per i trattamenti ospedalieri in Svizzera i Cantoni prendono a carico una quota dei costi almeno del 55 %, cosa che non avviene per i ricoveri all'estero).
Se deve recarsi all'estero per un trattamento medico non disponibile in Svizzera, il medico curante deve presentare una domanda motivata al medico di fiducia del Suo assicuratore. Il Suo assicuratore decide, dietro consultazione del servizio del suo medico di fiducia, se i costi di tale trattamento possono essere rimborsati.
L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie rimborsa i costi di medicamenti
o mezzi ausiliari acquistati all'estero?
Tali costi sono rimborsati unicamente se i medicamenti o mezzi ausiliari sono necessari per curare una malattia durante un soggiorno temporaneo all'estero.
Sistemi di rimunerazione
Cosa s'intende con principio di assunzione dei costi, o principio di rimborso?
Nell’ambito del sistema dell’assicurazione-malattie svizzera, gli assicuratori rimborsano i costi delle cure in caso di malattia una volta che sono state fornite. Si tratta del principio di assunzione dei costi, o principio di rimborso. I fornitori di prestazioni possono essere rimunerati per le prestazioni fornite con due modalità diverse:
- dagli assicurati, ai quali l’assicuratore rimborsa successivamente i costi generati (sistema del terzo garante);
- dagli assicuratori, se questi si sono accordati con i fornitori di prestazioni sulla rimunerazione diretta delle loro prestazioni (sistema del terzo pagante).
La legge (articolo 42 capoverso 1 della legge federale sull’assicurazione malattie, LAMal) prescrive l’applicazione prioritaria del sistema del terzo garante. Questo modello consente infatti di incrementare la responsabilità degli assicurati e di renderli più coscienti dei costi generati. Tuttavia, se gli assicuratori e i fornitori di prestazioni si accordano su questo aspetto, è possibile applicare il principio del terzo pagante.
Cosa s’intende con sistema del terzo garante?
Ai sensi dell’articolo 42 capoverso 1 LAMal, il sistema del terzo garante si applica se assicuratori e fornitori di prestazioni non hanno convenuto altrimenti. L’assicurato è debitore della rimunerazione nei confronti del fornitore di prestazioni Quest’ultimo pertanto invia la fattura all’assicurato, che la trasmette poi al proprio assicuratore. Questo controlla la fattura e rimborsa all’assicurato l’importo che prende a carico, deducendo la partecipazione ai costi. Se il pagamento della fattura da parte dell’assicurato debba avvenire prima che questa sia rimborsata dall’assicuratore dipende dal termine di pagamento stabilito dal fornitore di prestazioni e dal termine di rimborso osservato dall’assicuratore. Questa forma di fatturazione è prevalente per le cure ambulatoriali. Gran parte dei medici che gestisce un proprio studio fattura le prestazioni secondo il sistema del terzo garante.
Cosa s’intende con sistema del terzo pagante?
Secondo l’articolo 42 capoverso 2 LAMal, gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire che l’assicuratore è il debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante). La fattura del fornitore di prestazioni è inviata all’assicuratore, che la paga e successivamente fattura all’assicurato la partecipazione ai costi. Il principio del terzo pagante si applica sempre in caso di cura ospedaliera stazionaria (secondo periodo dell’articolo 42 capoverso 2 LAMal). Questo sistema è applicato soprattutto dagli ospedali anche per le prestazioni ambulatoriali e gli stabilimenti medico-sociali, nonché nel settore delle cure dispensate in ambulatorio. Questa pratica è utilizzata comunemente anche dalle farmacie per la fornitura dei medicamenti. Il sistema del terzo pagante prevede che l’assicurato riceva una copia della fattura che è stata inviata all’assicuratore (articolo 42 capoverso 3 LAMal).
Cosa s’intende con sistema del «terzo saldante»?
Questo sistema di rimunerazione è applicato nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni. La fattura del fornitore di prestazioni è inviata direttamente all’assicuratore. Dal momento che questo tipo di assicurazione non prevede né aliquota percentuale, né franchigia, l’assicuratore paga direttamente al fornitore di prestazioni l’intero importo della fattura. Si parla di terzo saldante anche quando, nel sistema del terzo garante, l’assicurato cede al fornitore di prestazioni il diritto al rimborso da parte dell’assicuratore (come concesso dall’articolo 42 capoverso 1 LAMal), benché non si tratti di un terzo saldante propriamente detto, dal momento che l’assicurato resta debitore dell’aliquota percentuale e della franchigia.
Cosa significa nella pratica?
Nel sistema del terzo garante, le prestazioni devono essere pagate dall’assicurato (che chiede successivamente il rimborso al proprio assicuratore). Se le prestazioni dovessero rivelarsi troppo costose per l’assicurato, questo ha a disposizione diverse possibilità. Può ad esempio cedere al fornitore di prestazioni («terzo saldante») il proprio diritto al rimborso da parte dell’assicuratore o richiedere una fattura da saldare dopo un certo periodo (ad esempio a 15 o 30 giorni). Nel secondo caso, l’assicurato trasmette tempestivamente la fattura all’assicuratore. In queste situazioni, è essenziale informarsi presso il proprio fornitore di prestazioni e/o il proprio assicuratore.
Va ricordato che la legislazione non prevede un termine per il rimborso delle prestazioni, per concedere all’assicuratore il tempo necessario per controllare le fatture e l’economicità del trattamento. Tuttavia, in linea generale, l’assicuratore-malattie procede al rimborso nei 30 giorni successivi alla ricezione del conteggio da parte dell’assicurato (terzo garante) o delle fatture da parte del fornitore di prestazioni (terzo pagante). Gli assicuratori sono tenuti a verificare se la prestazione può essere rimborsata dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e questo termine può essere prolungato in caso di fattura mancante di determinati elementi o se l’assicuratore necessita di informazioni supplementari da parte del fornitore di prestazioni. I termini di controllo e di rimborso sono più lunghi anche nel caso in cui dovesse essere necessario interpellare un medico di fiducia dell’assicuratore. Se le richieste all’assicuratore di rimborsare le fatture entro un termine ragionevole dovessero rivelarsi infruttuose, l’assicurato può rivolgersi all’Ufficio di mediazione dell’assicurazione malattie
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